Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, con un limite massimo di spesa di 96.000 €.
Essa prevede una detrazione fiscale del 50 % in 10 anni sulla spesa effettuata anche per l’acquisto di una stufa, una termostufa, una cucina, una termocucina, un termocamino o un camino a legna, ottenibile anche in assenza di opere edilizie (applicando la normativa vigente in materia di risparmi energetici).
Dal 13 giugno 2022 i nuovi requisiti obbligatori del D. Lgs. 199/2021 richiedono la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore se sostituiscono un altro impianto a biomassa o 5 stelle nel caso nel caso di altre sostituzioni (gasolio, gas, etc) o nuove installazioni.
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico per ristrutturazione edilizia riportante nella causale, nel seguente ordine:
Numero e data fattura;
Riferimento alla legge (ART. 16 bis DPR 917/1986);
codice fiscale del soggetto ordinante;
codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento.
I contribuenti interessati devono conservare per 10 anni, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore, scaricabile nel menu di ogni nostro prodotto.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data fine lavori.
É possibile beneficiare dell’iva agevolata al 4% o al 10% in presenza di lavori di costruzione o ristrutturazione della propria abitazione a seconda della tipologia dell’intervento effettuato.
Di seguito una tabella riepilogativa dei casi in cui si può beneficiare e dell’aliquota applicabile:
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Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 |
Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 |
Costruzione di un’abitazione non di lusso |
Lavori con cessione di beni finiti |
10% |
10% |
4% |
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera |
22% |
10% |
4% |
Attenzione: i testi riportati sono solo ad uso informativo, Ugo Cadel declina ogni responsabilità per inesattezze od omissioni. Data la complessità della normativa in questione, per maggiori informazioni e per la procedura di utilizzo dei benefici si rinvia alle guide fiscali dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e al portale del gestore GSE per il conto termico www.gse.it.